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  • Accesso civico

    Informativa Accesso Civico

    Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso. I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:

    Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

    §  Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 come modificato dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016.

    §  Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 come modificato dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016.

    §  Accesso civico semplice disciplinato dall’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016 (Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)

    L’accesso civico, introdotto dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.

    Come esercitare il diritto

    La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata alla Dirigente scolastica dell’Istituto tramite posta elettronica all’indirizzo e mail: spic81000v@pec.istruzione.it

    L’oggetto dell’accesso civico semplice

    Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative di pertinenza dell’Istituto ISA 18 qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione.

    Il Procedimento

    La Dirigente scolastica, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

    Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

    I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque nel rispetto della normativa vigente.

    La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente alla Dirigente scolastica.

    Tutela dell'accesso civico

    La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo n. 104 del 02/07/2010.

    Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può inviare tale richiesta al titolare del potere sostitutivo individuato nel Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale all'indirizzo e-mail drli@postacert.istruzione.it, oppure proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

    I Responsabili

    Responsabile del procedimento è la Dirigente scolastica che entro 30 giorni provvede a fornire una risposta alla richiesta di accesso civico.

    Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile del procedimento è il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale contattabile all'indirizzo e-mail drli@postacert.istruzione.it.

    Accesso civico generalizzato art.5 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016 (Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)

    L’accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

    Come esercitare il diritto

    La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e deve essere presentata alla Dirigente scolastica dell’Istituto tramite: posta elettronica all’indirizzo e mail: spic81000v@pec.istruzione.it.

    Nella richiesta di accesso civico generalizzato bisogna identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

    L’oggetto dell’accesso civico generalizzato

    Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo.

    Il Procedimento

    La Dirigente scolastica provvede ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Ove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 7 giorni da tale ultima comunicazione.

    Tutela dell'accesso civico

    La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo n. 104 del 02/07/2010. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico il richiedente può inviare tale richiesta al titolare del potere sostitutivo, il Direttore generale dell’USR Liguria, all'indirizzo e-mail drli@postacert.istruzione.it oppure proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

    Il modulo di istanza al detentore del potere sostitutivo è disponibile sul sito web dell’Istituto nella pagina dedicata.

    I Responsabili

    Responsabile del procedimento è la Dirigente scolastica che entro 30 giorno provvede a fornire una risposta alla richiesta di accesso civico

    Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del

    Responsabile del procedimento è il Direttore generale dell’USR Liguria, contattabile all'indirizzo e-mail drli@postacert.istruzione.it

    Allegati

    Modulo richiesta Accesso civico potere sostitutivo.pdf

    Modulo richiesta accesso civico semplice.pdf

    Modulo richiesta accesso civico generalizzato.pdf